Statuto associativo 2026 – testo integrale per consultazione pubblica. La Presidenza ha confermato la corrispondenza del testo e ne ha autorizzato la pubblicazione sul sito in data 9 ottobre 2026.
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Indice: 6 titoli e 36 articoli
Titoli
- TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
- TITOLO II – ASSOCIATI
- TITOLO III – ORDINAMENTO E ORGANI SOCIALI
- TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO
- TITOLO V – MODIFICHE STATUTARIE, SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
- TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articoli
- Art. 1 – Denominazione, natura giuridica e sede
- Art. 2 – Finalità e attività di interesse generale
- Art. 3 – Principi fondamentali
- Art. 4 – Assenza di scopo di lucro
- Art. 5 – Risorse economiche
- Art. 6 – Categorie di associati
- Art. 7 – Ammissione degli associati
- Art. 8 – Diritti degli associati
- Art. 9 – Doveri degli associati
- Art. 10 – Recesso ed esclusione degli associati
- Art. 11 – Libro degli associati
- Art. 12 – Organi dell’associazione
- Art. 13 – Assemblea degli associati
- Art. 14 – Convocazione dell’Assemblea
- Art. 15 – Svolgimento dell'Assemblea e modalità di voto
- Art. 16 – Quorum costitutivi e deliberativi
- Art. 17 – Verbali dell’Assemblea
- Art. 18 – Consiglio Direttivo
- Art. 19 – Compiti del Consiglio Direttivo
- Art. 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
- Art. 21 – Il Presidente
- Art. 22 – Presidente Onorario
- Art. 23 – Gratuità delle cariche
- Art. 24 – Incompatibilità e conflitto di interessi
- Art. 25 – Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 26 – Patrimonio
- Art. 27 – Bilancio
- Art. 28 – Rendicontazione e trasparenza
- Art. 29 – Modifiche statutarie
- Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Art. 31 – Codici fiscali e articolazioni organizzative
- Art. 32 – Regime tributario e iscrizione al RUNTS
- Art. 33 – Regolamenti interni
- Art. 34 – Rinvio
- Art. 35 – Clausola compromissoria
- Art. 36 – Norme transitorie
STATUTO
ASSOCIAZIONE ORIZZONTE COMUNE – TERRAMARE NEXUS
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Denominazione, natura giuridica e sede
È costituita un'associazione denominata "Orizzonte Comune – TerraMare Nexus", con eventuale aggiunta dell'acronimo APS in caso di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore come associazione di promozione sociale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
L'associazione opera attraverso tre articolazioni organizzative integrate:
Orizzonte Comune – Arte, Spiritualità, Pace (comprensivo del progetto "Oltre la Memoria – Le Vittime Invisibili");
TerraMare Nexus – Sostenibilità e Partecipazione Civica;
Istituto ACOPEC – Educazione e Sicurezza Digitale e Servizi per il Sociale.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
La sede legale dell'associazione è stabilita in Trani (BT). Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, operative o di rappresentanza sul territorio nazionale.
L'associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Finalità e attività di interesse generale
L'associazione persegue, in via esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017: a) Educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5, comma 1, lett. d), mediante:
organizzazione di laboratori artistici, culturali e spirituali;
corsi di formazione in ambito digitale, informatico e di sicurezza informatica;
attività di educazione digitale e alfabetizzazione tecnologica;
formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. i), mediante:
promozione e diffusione della cultura attraverso eventi, mostre, concerti, spettacoli teatrali e reading civili;
attività editoriali di promozione della cultura e della pratica del volontariato;
iniziative di cohousing spirituale e comunitario;
progetti di memoria storica e commemorazione delle vittime innocenti di guerre e totalitarismi; c) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente (art. 5, comma 1, lett. e), mediante:
promozione della mobilità sostenibile e della mobilità dolce;
elaborazione e diffusione di studi e proposte per piani urbani sostenibili;
iniziative di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
progetti di partecipazione civica su tematiche ambientali ed ecologiche; d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. i), mediante:
gestione di quotidiani online, web-radio e altri strumenti di comunicazione e informazione culturale;
produzione di contenuti radiofonici, podcast e programmi culturali;
attività di promozione e diffusione della cultura della pace, della spiritualità e dell'impegno sociale; e) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore (art. 5, comma 1, lett. m), mediante:
consulenze tecnologiche e informatiche;
assistenza tecnica e orientamento civico in rete;
supporto nella gestione di servizi digitali per il sociale.
L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma 1, secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo criteri e limiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Art. 3 – Principi fondamentali
L'associazione si ispira ai principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza di tutti gli associati, elettività delle cariche sociali, trasparenza, imparzialità e partecipazione.
L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
L'associazione promuove procedure snelle e innovative per massimizzare la partecipazione anche a distanza, mediante riunioni online, assemblee ibride e pubblicazione di verbali sul web.
L'associazione opera nel rispetto dei valori di inclusione, chiarezza, sostenibilità ambientale e sociale.
Art. 4 – Assenza di scopo di lucro
L'associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e delle attività a queste connesse di cui all'art. 2 del presente statuto.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di cessazione della qualità di associato.
Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere corrisposto alcun compenso, emolumento o retribuzione a qualsiasi titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Gli associati che prestano attività di volontariato non possono essere retribuiti in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli stessi possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 – Risorse economiche
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
quote associative e contributi degli associati;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
entrate derivanti da attività di interesse generale svolte in favore degli associati, di loro familiari o di terzi;
entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 2, comma 2;
entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
ogni altra entrata ammessa dalla legge.
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati.
TITOLO II – ASSOCIATI
Art. 6 – Categorie di associati
Sono associati dell'associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono le finalità e che si impegnano a realizzarle.
Gli associati si distinguono in:
associati fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
associati ordinari: coloro che sono ammessi successivamente alla costituzione;
associati onorari: persone fisiche o enti che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'associazione o che contribuiscono in modo significativo al perseguimento delle finalità associative.
L'associazione può ammettere come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Art. 7 – Ammissione degli associati
Possono essere ammessi come associati le persone fisiche maggiorenni e gli enti che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, manifestando la volontà di aderire al presente statuto e di contribuire al perseguimento delle finalità associative.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.
In caso di rigetto della domanda, il richiedente può presentare ricorso all'Assemblea nella prima riunione utile.
La qualità di associato si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale, se prevista, e con l'iscrizione nel libro degli associati.
La nomina degli associati onorari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Diritti degli associati
Tutti gli associati hanno il diritto di:
partecipare alle attività dell'associazione e alle iniziative promosse da tutte le articolazioni organizzative di cui all'art. 1, comma 2;
essere informati sulle attività dell'associazione e sulla gestione amministrativa;
prendere visione dei libri sociali, del bilancio e degli altri documenti dell'associazione;
votare nelle assemblee, se maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
essere elettori ed eleggibili alle cariche sociali;
presentare proposte e osservazioni agli organi sociali.
Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Art. 9 – Doveri degli associati
Gli associati hanno il dovere di:
rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
versare le quote associative e i contributi eventualmente deliberati dall'Assemblea;
collaborare al perseguimento delle finalità associative;
mantenere un comportamento conforme ai principi e ai valori dell’associazione.
Art. 10 – Recesso ed esclusione degli associati
Il recesso dall'associazione deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. L'associato receduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali:
mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;
comportamento gravemente contrario ai principi e alle finalità dell'associazione;
attività lesive degli interessi dell'associazione;
violazione grave o reiterata dello statuto o dei regolamenti interni.
L'associato nei cui confronti è stato avviato il procedimento di esclusione deve essere convocato per essere sentito a sua difesa. La deliberazione di esclusione deve essere motivata.
Contro la deliberazione di esclusione l'associato può presentare ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile.
L'associato escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 11 – Libro degli associati
L'associazione tiene il libro degli associati, nel quale sono annotati il cognome e il nome o la denominazione, la data di nascita o di costituzione, il codice fiscale, la residenza o la sede legale, la data di ammissione e l'eventuale data di cessazione della qualità di associato.
Il libro degli associati è tenuto a cura del Consiglio Direttivo ed è conservato presso la sede legale dell'associazione.
Gli associati hanno diritto di consultare il libro degli associati.
TITOLO III – ORDINAMENTO E ORGANI SOCIALI
Art. 12 – Organi dell’associazione
Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei conti (ove previsto dalla legge o dall’Assemblea).
Art. 13 – Assemblea degli associati
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria:
nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio di esercizio;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L'Assemblea straordinaria delibera su:
modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
nomina degli associati onorari.
Sono di competenza inderogabile dell'Assemblea le materie di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Art. 14 – Convocazione dell’Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
La convocazione deve essere effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da comunicarsi agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione e/o invio tramite posta elettronica all'indirizzo comunicato dagli associati.
In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a sette giorni.
Art. 15 – Svolgimento dell'Assemblea e modalità di voto
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro componente del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non associato, incaricato della redazione del verbale.
Gli associati possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto o dalla legge.
Art. 16 – Quorum costitutivi e deliberativi
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in prima convocazione e di almeno due terzi degli associati presenti in seconda convocazione.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno un’ora.
Art. 17 – Verbali dell’Assemblea
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, contenente la data, l'ordine del giorno, i nominativi dei presenti, le deliberazioni assunte e l'esito delle votazioni.
I verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
I verbali delle Assemblee sono pubblicati sul sito web dell'associazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Art. 18 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea in qualsiasi momento, con deliberazione motivata.
Art. 19 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
attua le deliberazioni dell'Assemblea;
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea;
predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
stipula contratti e convenzioni;
assume e licenzia il personale dipendente e i collaboratori;
istituisce commissioni di lavoro e gruppi di studio;
approva i regolamenti interni;
cura la tenuta dei libri sociali;
esercita tutti i poteri di gestione non espressamente riservati all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti.
Art. 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche su richiesta di almeno due componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e la loro effettiva partecipazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da trascrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente:
convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
compie gli atti di ordinaria amministrazione;
può delegare specifiche funzioni ad altri componenti del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Art. 22 – Presidente Onorario
L'Assemblea può nominare uno o più Presidenti Onorari tra le persone che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'associazione.
Il Presidente Onorario non ha funzioni di rappresentanza legale né poteri di amministrazione, ma può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo e svolgere funzioni di promozione e rappresentanza istituzionale dell’associazione.
Art. 23 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere corrisposto alcun compenso, emolumento o retribuzione a qualsiasi titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 24 – Incompatibilità e conflitto di interessi
Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che si trovano in situazioni di conflitto di interessi con l'associazione.
I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni in cui hanno un interesse, per conto proprio o di terzi.
Art. 25 – Collegio dei Revisori dei conti
Quando previsto dalla legge o deliberato dall'Assemblea, è nominato un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure un revisore legale dei conti, iscritto nel registro dei revisori legali.
Il Collegio dei Revisori dei conti o il revisore legale dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione.
Il Collegio dei Revisori dei conti o il revisore legale dei conti, se nominato, esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO
Art. 26 – Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
erogazioni, donazioni e lasciti;
ogni altro bene o diritto di cui l'associazione divenga titolare.
Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 27 – Bilancio
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, secondo le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Il bilancio di esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni in caso di particolari esigenze.
In caso di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, il bilancio approvato è depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 28 – Rendicontazione e trasparenza
L'associazione redige il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e secondo le linee guida ministeriali.
L'associazione assicura la trasparenza della propria attività mediante pubblicazione sul proprio sito web degli statuti, degli atti costitutivi, dei bilanci e di ogni altro documento la cui pubblicazione sia prevista dalla legge.
TITOLO V – MODIFICHE STATUTARIE, SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 29 – Modifiche statutarie
Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 16, comma 4.
In caso di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, le modifiche statutarie sono depositate presso il RUNTS per l’iscrizione.
Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 16, comma 4.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La devoluzione del patrimonio residuo è deliberata dall'Assemblea contestualmente alla deliberazione di scioglimento.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 31 – Codici fiscali e articolazioni organizzative
L'associazione opera con il codice fiscale 91186820378.
L'Istituto ACOPEC – Educazione e Sicurezza Digitale e Servizi per il Sociale, articolazione organizzativa dell'associazione di cui all'art. 1, comma 2, opera con il codice fiscale 92049790378.
Le articolazioni organizzative di cui all'art. 1, comma 2, non costituiscono enti giuridici distinti, ma rappresentano ambiti di attività dell'associazione, che rimane unica ai fini statutari e organizzativi.
Art. 32 – Regime tributario e iscrizione al RUNTS
L'associazione può iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione delle associazioni di promozione sociale e, in tal caso, può fruire dei benefici fiscali previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017 e dalle altre disposizioni di legge applicabili.
L'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore è facoltativa e può essere richiesta in qualsiasi momento dall'Assemblea, purché sussistano i requisiti previsti dalla legge.
Fino all'eventuale iscrizione al RUNTS, l'associazione opera come associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto.
Art. 33 – Regolamenti interni
Il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti interni per disciplinare specifici aspetti organizzativi e operativi dell'associazione, purché non in contrasto con il presente statuto.
I regolamenti interni sono pubblicati sul sito web dell’associazione.
Art. 34 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), del codice civile e delle altre norme vigenti in materia.
Art. 35 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie tra l'associazione e gli associati o tra gli associati, che abbiano origine dall'attuazione del presente statuto, sono demandate alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati secondo le norme del codice di procedura civile.
La sede dell'arbitrato è stabilita presso la sede legale dell’associazione.
Art. 36 – Norme transitorie
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e resta in carica fino alla prima Assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro un anno dalla costituzione.
Fino all'approvazione del primo bilancio, il Consiglio Direttivo è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'avvio delle attività associative.
Approvato dall'Assemblea in data ____________
Il Presidente
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